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Obbligo di mascherine all’aperto a Torino, l’ordinanza del sindaco: luoghi, orari e sanzioni

Sempre obbligatoria nella zona “ZTL centrale"

Il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha firmato l’ordinanza che obbliga ad indossare i dispositivi di protezione delle vie aree (mascherine) all’aperto per il rispetto della normativa anticovid-19 in città. Il provvedimento decreta, dal 2 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, salvo proroghe, l’obbligo di indossare all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie sempre nella zona “ZTL centrale” e dalle 17 alle 6 nelle seguenti 4 zone: zona ricomprendente Via Giolitti ambo lati, Via delle Rosine, ambo i lati, via Po ambo i lati, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo ambo i lati. Via Verdi ambo lati, Via Roero di Cortanze ambo i lati, Corso San Maurizio, Lungo Po Diaz, Lungo Po Cadorna; zona ricomprendente Corso Regina Margherita, Via Napione ambo i lati, Corso San Maurizio; zona ricomprendente corso Regio Parco, Corso Verona, Lungo Dora Firenze; zona ricomprendente Corso Dante ambo i lati, via Nizza, Corso Vittorio Emanuele II Corso Massimo d’Azeglio.

“Nelle aree mercatali e di libero scambio sul territorio cittadino in orario di apertura. In ogni altra area di affluenza (aggregazione/assembramento) individuabile sul territorio cittadino (es. gallerie e centri commerciali, luna park, feste di via, cortei e manifestazioni, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, scuole, stadi, ecc.)”, si legge ancora nella nota relativa all’ordinanza.

La decisione del Sindaco di Torino, condivisa con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione dell’ASL Città di Torino, è stata presa per adottare misure a tutela dell’incolumità e della salute pubblica in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica che continua a destare preoccupazione.  

Chi non ha l’obbligo di indossare la mascherina

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ai sensi dell’art. 1 c. 3 del dpcm 2/3/2021: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.

Sanzioni previste

"La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19. Il personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia è incaricato del controllo sull’ottemperanza dell’ordinanza", si legge infine nella nota relativa all’ordinanza.

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