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Venerdì, 19 Aprile 2024
Volley

Reale Mutua Fenera Chieri, il 3-1 contro Trento è salvo

Il giudice sportivo ha respinto il ricorso presentato dalla società gialloblù per un errore nella registrazione dei punti nel corso del secondo set e ha omologato il risultato conseguito sul campo

Resterà di 3-1 il risultato del match tra la Reale Mutua Fenera Chieri - Delta Despar Trentino, ma la coda che si è verificata è stata tutt'altro che piacevole.

La società gialloblù aveva presentato ricorso a causa di un errore nella registrazione dei punti, che nel pomeriggio di oggi è stato rigettato dal Giudice Sportivo. Le ragazze di Giulio Bregoli non dovranno dunque tornare in campo per rigiocare la partita o comunque soltanto i set "incriminati".

I FATTI - Il pastrocchio risale al secondo set, quando le trentine avevano trovato la giocata che era valsa il 17-18. Pochi secondi dopo le giocatrici gialloblù si sono accorte di trovarsi sul 17-16 ed il gioco è andato avanti senza che venisse posto rimedio alla situazione. Chieri vincerà dunque la partita per 3-1.

IL PERCHE' DEL DINIEGO DEL GIUDICE - C'è una ragione per quanto riguarda il respingimento del ricorso, vale a dire quella di essere stato presentato fuori tempo massimo. La protesta avrebbe infatti dovuta essere inoltrata subito dopo il presunto errore, non tra il secondo ed il terzo set, come effettivamente avvenuto. 

Ecco di seguito il comunicato ufficiale a firma del Giudice Marco Stefano Marzano:

"Poichè la Delta Despar Trentino, nella propria memoria, relativamente a tale denunciata discrasia di punteggio, ha addotto di aver immediatamente preannunciato istanza a mezzo del proprio capitano in campo, ma che, viceversa, dal referto di gara, fonte primaria di prova, emerge che l’istanza è stata verbalmente preannunciata, con conseguente annotazione a referto, solamente nell’intervallo tra il secondo e il terzo set, si deve rilevare la tardività dell’evento preannunciativo dell’istanza, con conseguente sua inammissibilità nella attuale sede di scrutinio, in quanto formalizzata oltre il termine perentorio di cui al 3° comma dell’Art. 23 del Regolamento Giurisdizionale. Per tali motivi, visti gli Artt. 37, comma 8, del Regolamento Gare e 23, comma 3, del Regolamento Giurisdizionale delibera di respingere l’istanza presentata e di omologare l’incontro in oggetto con il risultato conseguito sul campo".

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