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Ricorso Juventus-Napoli: confermato il 3-0 a tavolino e il -1 al Napoli

La sentenza della Corte d'Appello FIGC

Confermato il 3-0 a tavolino per la Juventus e il punto di penalizzazione per il Napoli: a quanto riporta l'Ansa, è stato respinto il ricorso del Napoli. Il club azzurro ora presenterà ricorso al Coni ed eventualmente al TAR. 

È arrivata oggi la sentenza della Corte d'Appello Federale della Figc in merito al ricorso del Napoli avverso la decisione del Giudice Sportivo, che il 14 ottobre scorso aveva deciso per la vittoria a tavolino per i bianconeri e la penalità agli azzurri, dopo che Juventus-Napoli di domenica 4 ottobre non si era giocata a causa del mancato arrivo della squadra partenopea a Torino.

Fin dal giorno precedente alla gara, il Napoli non era partito per la trasferta a causa del divieto di spostamento deciso dall'Asl 1, ma nelle sue motivazioni il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea aveva sostenuto che solo nella giornata di domenica, e su precisa richiesta del Napoli, l'Asl aveva esplicitamente negato alla squadra il permesso di lasciare l'isolamento fiduciario domiciliare (il Napoli aveva trovato un albergo per chiudere il gruppo in squadra nella cosiddetta "bolla" solo lunedì 5 ottobre). 

Le comunicazioni precedenti dell'Asl, secondo Mastrandrea, avevano lasciato al club la possibilità di affrontare la trasferta, nel rispetto dei protocolli stabiliti da FIGC e Ministero della Salute, ma il Napoli a detta del giudice aveva già deciso di non partire, annullando il charter con cui si sarebbero dovuti trasferire a Torino.

La sentenza della Corte d'Appello: Il Napoli cercava un alibi per non giocare

La Corte d'Appello ha confermato la sentenza del Giudice Sportivo, spiegando nelle motivazioni che il Napoli "nei giorni precedenti la gara Juventus-Napoli del 4/10 ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo". 

Come spiega la Corte d'Appello, il fatto che il Napoli avesse deciso di non giocare è provato da "vari indizi", tra cui l'annullamento della prenotazione dei tamponi a cui la squadra si sarebbe dovuta sottoporre domenica. 

"Al fine di suffragare la correttezza del proprio operato, la Società ricorrente si diffonde [...] in una lunga dissertazione volta a dimostrare che, a fronte dell’onere ovvero dell’obbligo da parte delle Autorità sanitarie di disporre l’isolamento fiduciario dei c.d. “contatti stretti” di un tesserato positivo, vi sarebbe, invece, una mera facoltà, da parte delle predette Autorità sanitarie, di derogare al predetto obbligo, consentendo ai “contatti stretti”, risultati negativi al tampone, di disputare gli allenamenti e le gare di campionato; facoltà che, nel caso di specie, non sarebbe stata esercitata dalle Autorità sanitarie partenopee" si legge nella sentenza.

Se si accettasse questo principio, spiega la corte, "l’eventuale condivisione della tesi propugnata dalla Società ricorrente porterebbe, inevitabilmente, a frustrare, totalmente, la motivazione posta a fondamento dei Protocolli federali in tema di gestione delle gare e degli allenamenti delle squadre professionistiche di calcio in tempo di COVID-19, ovvero quella di consentire, seppure nella criticità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria, di svolgere e portare a termine il Campionato di Calcio di Serie A".

"Sul fatto che tali Protocolli siano stati elaborati in un momento (la scorsa primavera) nel quale la diffusione del virus COVID-19 sembrava in netta riduzione, mentre l’incontro di calcio di cui è procedimento si sarebbe dovuto disputare in un momento in cui la pandemia aveva ripreso tutta la sua virulenza" afferma la sentenza "non ha alcuna rilevanza atteso che anche i soggetti dell’ordinamento sportivo, come tutti i consociati, non sono legittimati a “farsi le regole da soli” ma sono tenuti a rispettare quelle fissate dalle Autorità federali competenti che, sole, possono modificarle al mutare delle situazioni di fatto che ne avevano giustificato l’adozione e i relativi contenuti".

La Corte evidenzia poi che il comportamento tenuto dal Napoli "non risulta neanche rispettoso degli altri consociati dell’ordinamento sportivo, più precisamente delle altre Società di calcio professionistico di Serie A, che in situazioni del tutto analoghe a quella in cui si era venuta a trovare la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni antecedenti l’incontro di calcio di cui è procedimento (ma, in alcuni casi, anche ben più critiche), hanno, regolarmente, disputato gli incontri che le vedevano impegnate".

Nella conclusione del comunicato diffuso dalla Figc si legge anche che la società di De Laurentiis "non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l'ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità".

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