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Insulti a Lys Gomis, il Vanchiglia vince il ricorso: annullata la sanzione di 600 euro

Per la corte sportiva d'appello l'insulto è partito da uno spettatore sconosciuto alla società

La corte sportiva d'appello ha accolto il ricorso del Vanchiglia, annullando la sanzione di 600 euro motivata, all'epoca, per gli insulti discriminatori ricevuti da Lys Gomis, preparatore dei portieri del Moretta, al termine della gara dello scorso 15 gennaio. Come aveva spiegato poche ore dopo la sentenza lo stesso Gomis sui suoi profili social, il Vanchiglia non aveva alcuna responsabilità per quanto accaduto. Infatti, come si legge nell'ultimo comunicato ufficiale della LND Piemonte Valle Aosta, ad insultare l'ex portiere del Torino è stato solamente uno spettatore (e non un gruppo di tifosi), peraltro sconosciuto alla società granata. Proprio per questo motivo la corte sportiva d'appello ha stabilito che il Vanchiglia non può ritenersi in alcun modo responsabile di comportamento discriminatorio.

"Con riferimento alla predetta squalifica, la società ne domanda l’annullamento, sostenendo che l’insulto a fine gara non è stato proferito da un gruppo di tifosi, ma da un solo spettatore, peraltro sconosciuto alla società reclamante, e che la società Vanchiglia si è sempre distinta per la promozione dello sport come attività inclusiva e per la lotta contro ogni forma di razzismo", si legge nel testo. "Per questo motivo il ricorso appare fondato. Letto il referto del direttore di gara, ove l’assistente arbitrale riferisce di aver udito un insulto all’indirizzo del dirigente avversario, esaminata la documentazione ufficiale, in cui la stessa persona offesa ridimensiona l’accaduto a un’ingiuria isolata, tutto ciò premesso questa Corte non ritiene di ravvisare nel comportamento i connotati della responsabilità oggettiva di cui all’art. 28 c. 4 CGS, il quale recita che le Società “sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”. Nel caso di specie, pur condannando l’episodio, si riconosce trattarsi di un’offesa isolata, al termine della gara, per la quale la società Vanchiglia non può ritenersi in alcun modo responsabile di comportamento discriminatorio. La Corte Sportiva d’Appello territoriale accoglie il reclamo presentato dalla società Vanchiglia e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’ammenda di € 600,00. In ragione dell’accoglimento, nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che non risulta versato".

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