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Bollo auto, chi paga e chi no: tutte le informazioni sulle esenzioni

Chi può non pagarlo

Un tributo locale che va pagato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza. Stiamo parlando del bollo auto, un tempo chiamato tassa di circolazione.

Potete calcolare facilmente questa tassa automobilistica regionale sulla pagina dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate o sul sito dell'Aci.

Bollo auto Regione Piemonte: chi può non pagare la tassa automobilistica

Sono esenti dal pagamento del bollo auto, nella Regione Piemonte, le seguenti categorie di veicoli:

  • Auto destinate ai disabili
  • Autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica
  • Veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento
  • Veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile
  • Autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento
  • Autobus adibiti a trasporto pubblico di linea
  • Autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche)
  • Veicoli per il carico, scarico e la compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri
  • Veicoli delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici
  • Veicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a gas di petrolio liquefatto (gpl)
  • Veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a gas metano o gpl sin dall'origine
  • Questi veicoli godono dell'esenzione permanente ("a vita").
  • Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/gpl già dotati del dispositivo per la circolazione con gas metano o gpl alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell’immissione in commercio (quindi, in pratica, usciti dalla fabbrica con l’impianto già installato).

Dal 1° aprile 2016 l’esenzione quinquennale sostituisce la vecchia esenzione permanente (“a vita”) e vale per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione; dal sesto anno successivo a quello di immatricolazione per questi veicoli scatta l’obbligo di pagamento, ma la tassa, calcolata in base alla tariffa fissa di euro2,58 per kilowatt indipendentemente dalla categoria euro e dalla potenza, è ridotta a un quarto per i veicoli alimentati a gpl e a un quinto per quelli alimentati a gas metano.

  • Veicoli elettrici o alimentati a gas metano o gpl “trasformati”

Continuano a godere dell’esenzione quinquennale, stabilita dalla precedente normativa, e, a partire dal sesto anno, scatta l’obbligo di pagamento. Diversamente da quanto accade per i veicoli a doppia alimentazione “originaria”, per questi veicoli si paga la tassa intera: rispetto al passato, però, la si calcola sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt, indipendentemente dalla categoria euro e dalla potenza. Questa ulteriore agevolazione, in vigore a partire dal 1° aprile 2016, è l’unica novità che riguarda questa categoria di veicoli. I veicoli trasformati di potenza superiore ai 100 kilowatt continuano a non godere di alcuna agevolazione.

  • Autoveicoli ibridi (alimentazione benzina/elettrica)

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