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Giovedì, 25 Aprile 2024
Guida

In caso di neve: cosa deve fare il cittadino e cosa il Comune di Torino

Le disposizioni

La prima nevicata dell'anno a Torino, dopo diverse stagioni senza precipitazioni nevose, visti i numerosi disagi che si sono verificati in città, ha riportato d’attualità il tema della gestione dell’emergenza neve. Ma quali sono i compiti del Comune e cosa deve fare, invece, il cittadino?

Il Comune, seguendo il piano neve, deve far entrare in azione i mezzi spargisale e spazzaneve, intervenendo con un preciso ordine partendo dagli assi di scorrimento principale e dalle strade percorse dai mezzi pubblici.

Intervengono poi i trattori per lo sgombero della neve nelle aree mercatali, i mezzi con lama per lo sgombero della neve sulla piccola viabilità e i mezzi spandisale, dando priorità alle arterie principali.

Gli addetti allo sgombero manuale si occupano di mettere in sicurezza gli accessi di scuole ospedali e altri luoghi sensibili. Alla casella di posta viabilitainvernale@comune.torino.it è possibile segnalare eventuali problematiche derivanti da precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio. La casella di posta è monitorata dal lunedì al venerdì in orario di ufficio, nei giorni festivi e nei fine settimana i cittadini sono invitati a rivolgersi allo specifico numero verde attivato dall’azienda AMIAT 800679738.

L'articolo 11 del regolamento comunale, inerente allo sgombero della neve, definisce cosa devono fare i cittadini. Vediamoli nel dettaglio:

1) la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonchè tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3) Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

4) I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6) Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7) L'obbligo stabilito all'articolo 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza puo' disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8) I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

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