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Coronavirus Piemonte, fase 2: la nuova ordinanza, cosa si può fare e cosa no

Firmata oggi dal presidente Cirio

Lunedì 4 maggio scatterà anche in Piemonte la fase 2. Il Presidente della Regione, Alberto Cirio, tenuto conto delle misure già disposte con i decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, in particolare dall’ultimo DPCM del 26 aprile, ha disposto oggi, che nel territorio regionale si adottino le seguenti disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'ordinanza del 2 maggio della Regione Piemonte ordina:

1) che i soggetti con febbre (maggiore di 37,5° C) oppure con sintomi compatibili da infezione da Covid-19 (tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell'olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore) debbano rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i rapporti sociali, contattando il proprio medico curante;

2) in attuazione dell'art.3, commi 2 e 3 del DPCM del 26 aprile 2020 sia fatto obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

3) Che all'obbligo, di cui al punto 2, non siano soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

4) Alle strutture sanitarie di attuare un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro.

5) Che sia mantenuto il divieto di ingresso ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate ed equiparate del SSN e altresì nelle strutture socio assistenziali (ad esempio RSA, RA, RAF) di cui alle lettera x) del DPCM del 26 aprile 2020, salvo i soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

6) Restano consentite le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purchè nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale.

7) Che l'accesso alle attività commerciali, di cui è consentita l'apertura secondo il DPCM del 26.04.2020, sia limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona.

8) Che nei mercati, autorizzati dall'art.1 comma z del DPCM 26.04.2020, siano garantite specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti, anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale o della Protezione Civile o di Associazioni individuate dal Sindaco che limitano d'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento.

9) L'obbligo per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali e nei mercati ai punti 6,7 e 8 dell'uso di mascherine e guanti monouso.

10) Il divieto alla sosta e all'assembramento presso i distributori automatici cosiddetti "h24" di bevande e alimenti confezionati.

11) Il blocco delle slot machine e di monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali.

12) Che l'accesso agli Uffici Giudiziari sia consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, nel rispetto di quanto disposto al punto 1, con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita.

13) Che sia consentito l'allenamento e addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari o affidatari degli animali presso maneggi autorizzati all'interno del territorio della Regione Piemonte, nel rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore in materia di distanziamento sociale. In particolare dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) il cavaliere non può intrattenersi più di 120 minuti;
b) l'impianto deve garantire una superficie minima di mq 500 per ciascun binomio;
c) se il cavaliere è minore deve essere accompagnato o munito di delega dei genitori se affidato a terzi.

14. Che sia consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purchè il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale - toelettatura - ritiro animale", garantendo il distanziamento sociale.

15. Che sia consentito ai residenti della Regione Piemonte lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case in affitto o di proprietà, all'esclusivo fine dello svolgimento delle sole attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene oltre che per motivi indifferibili ed a carattere di urgenza (decadenza di locazioni e affitti). E' obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale.

16. La sospensione, d'intesa con ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI, dell'attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili come individuati dalle Autorità competenti d'intesa con il Prefetto.

Il mancato rispetto delle misure dell'ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19.

L'ordinanza ha decorrenza dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020.

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