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Venerdì, 19 Aprile 2024
Economia

Il dispositivo del Tribunale di Torino: ordinanza del 21/11/2021

Il Giudice dott. Luca Martinat,

visti gli atti della causa n. r.g. 20000/2021, pendente

tra

PEYRANO TORINO S.R.L., con gli aw.ti Alessio Abbene ed Alberto Camusso

RICORRENTE

Contro

GUFO BIANCO S.R.L., con gli aw.ti [OMISSIS]

GIORGIO PEYRANO PEDUSSIA e BRUNA GIORGIO, con l'aw.to [OMISSIS]

RESISTENTI

[OMISSIS]

PQM

Il Tribunale delle Imprese di Torino,

rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda,

così provvede:

i) INIBISCE Gufo Bianco s.r.l., Peyrano Pedussia Giorgio ed Giorgio Bruna dal compiere ogni e qualsivoglia attività — anche su internet e a mezzo social - di produzione, commercializzazione, promozione, pubblicizzazione, confezionamento ed etichettatura di prodotti di cioccolateria ovvero altri prodotti ad essi affini, ovvero e più in generale di qualunque attività concorrente con quella di Peyrano Torino s.r.l. nella misura in cui  contenga una qualsivoglia tipologia di riferimento al termine Peyrano, al cioccolato Peyrano, alla persona ovvero al nome ovvero all'immagine del sig. Giorgio Peyrano Pedussia e, più in generale, alla tradizione della cioccolateria Peyrano, inibendo altresì qualsiasi utilizzo dell'espressione "Re Giorgio" — da sola o accompagnata con altri termini —qualora collegata ad una qualsivoglia tipologia di riferimento al termine Peyrano, al cioccolato Peyrano, alla persona ovvero al nome ovvero all'immagine del sig. Giorgio Peyrano e, più in generale, alla tradizione della cioccolateria Peyrano, quand'anche il termine Peyrano non sia utilizzato.

2) INIBISCE a Peyrano Pedussia Giorgio ed a Giorgio Bruna di partecipare direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma o modo, a qualsivoglia tipologia di attività concorrente con quella della ricorrente Peyrano Torino s.r.l. in violazione dell'art. 2557 c.c., compresa la partecipazione all'impresa di Gufo Bianco s.r.l., fatto salvo l'espletamento di mere funzioni  da lavoratori dipendenti senza la spendita del nome a favore del pubblico, con termine di 3 giorni lavorativi (sabato compreso) decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, con penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo.

3)  ORDINA a Gufo Bianco s.r.l. il ritiro della merce che sia in violazione della inibitoria di cui al punto 1, con termine di 3 giorni lavorativi (sabato compreso) decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, con penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo e di € 100,00 per ogni prodotto trovato in commercio o pubblicizzato in violazione delle inibitorie.

4)  ORDINA la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza (preceduto dall'epigrafe contenente i nomi delle parti), limitatamente ai punti da 1 a 4, a cura della ricorrente Peyrano Torino s.r.l. ed a spese dei resistenti Gufo Bianco s.r.l., Peyrano Pedussia Giorgio e Giorgio Bruna (con rimborso da effettuare entro 30 giorni dalla presentazione della fattura) sulle pagine di La Repubblica edizione di Torino, La Stampa edizione di Torino e su TorinoToday.

 [OMISSIS]

Torino, 21.11.2021.

Si comunichi.

Il Giudice

Luca Martinat

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