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Economia

Tasi e Imu: chi paga e chi non paga, scadenze e aliquote del 2014

Tutto quello che serve sapere sull'imposta sugli immobili e sulla tassa sui servizi indivisibili. Chi paga una non paga l'altra. Scadenza della prima rata fissata per il 16 giugno, il saldo per il mese di dicembre

Le aliquote Imu e Tasi per l'anno 2014 ora sono ufficiali. Il Consiglio comunale ha infatti approvato la delibera della Giunta con le percentuali da applicare per calcolare gli importi dell’imposta sugli immobili e della tassa sui servizi indivisibili.

Per la rata di acconto di Imu e Tasi la scadenza è fissata al 16 giugno, mentre il saldo si pagherà il 16 del mese di dicembre.

IMU - La delibera stabilisce che sono esenti dal pagamento dell'Imu le abitazioni principali (e le relative pertinenze), quelle in cui il proprietario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e che non risultano accatastate come case di lusso. Se sono inquadrate come beni di lusso, cioè con categoria A/1, A/8 e A/9, si applica un'aliquota del 6 per mille, con una detrazione pari a 200 euro.

Ancora esenti dal pagamento dell'imposta sugli immobili sono le case adibite ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, gli immobili di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, la casa coniugale assegnata al coniuge dopo la separazione legale, l'annullamento o la cessazione degli effetti del matrimonio. Ancora esenti sono le unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinata ad abitazione principale del socio assegnatario e fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

Non pagano inoltre l’Imu i fabbricati destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando restano invenduti e non sono affittati. Per le unità abitative concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, che le occupano come abitazioni principali e risiedono anagraficamente, è prevista l’applicazione di un’aliquota pari al 7,6 per mille. Aliquota al 5,75 per mille per gli appartamenti concessi in locazione a canone convenzionato. Per le seconde case l’aliquota applicata è quella ordinaria del 10,6 per mille.

TASI - Le aliquote stabilite per l'imposta sui servizi indivisibili è correlata a quella dell'Imu. Il pagamento della Tasi è dovuto per le abitazioni principali nella misura del 3,3 per mille, con detrazioni di 110 euro per immobili con rendita catastale fino a 700 euro e di 30 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni. Stessa aliquota (con detrazione di 110 euro se la rendita catastale supera i 700 euro) è applicata anche per le unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinata ad abitazione principale del socio assegnatario. Aliquota invece all’1 per mille per i fabbricati destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando restano invenduti e non sono affittati.

In materia di detrazioni Tasi è stato approvato un emendamento per i casi di separazioni bigenitoriali: la detrazione spetta al 100 per cento al genitore affidatario, mentre in caso di affidamento condiviso o congiunto si divide al 50 per cento ciascuno, purché il figlio abbia residenza presso uno o l’altro genitore. Resta immutata la possibilità di scelta dei genitori per attribuire l’intera detrazione a uno dei due genitori stessi.

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