Covid, nuove regole per quarantena e green pass rafforzato: ecco cosa cambia
Ridotte le capienze degli impianti all'aperto e al chiuso
Alla fine le tanto attese nuove regole per la quarantena sono arrivate. Ad approvarle è stato il consiglio dei ministri che si è riunito nella tarda serata di ieri, mercoledì 29 dicembre, a Palazzo Chigi. Durante la riunione del Governo non si è parlato però solo di quarantene, è stato infatti deciso di ampliare l'uso del green pass rafforzato. Ecco cosa cambia.
Quarantene
I cittadini che hanno avuto un contatto stretto con soggetti positivi al covid entro i 120 giorni successivi al ciclo vaccinale, dalla guarigione o dalla terza dose, non dovranno sottoporsi alla quarantena precauzionale.
Questi però dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultimo contatto con il soggetto positivo al covid. Se dovessero manifestarsi sintomi dovranno effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultimo contatto.
L'eventuale quarantena cesserà all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati che dovranno trasmettere all'ASL di riferimento il referto con l'esito negativo. All'invio del referto cesserà la quarantena o il periodo di auto-sorveglianza.
Green Pass rafforzato
A partire dal 10 gennaio verranno estesi anche i luoghi dentro i quali sarà possibile accedere solo con il green pass rafforzato. Questa misura sarà valida fino alla fine dello stato di emergenza.
Le nuove attività previste dal Governo sono le seguenti: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il green pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Infine il decreto prevede che le capienze all'interno di impianti all'aperto saranno consentite al massimo al 50% e al 35% per gli impianti al chiuso.