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Sabato, 20 Aprile 2024
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Coronavirus, Regione Piemonte: le attività consentite e quelle vietate

Cosa può restare aperto e cosa no

La Regione ha predisposto una serie di chiarimenti di interesse generale su alcune disposizioni dell'ordinanza del 21 marzo, l'ultima in ordine di tempo relativa all'emergenza Coronavirus. Cosa resta aperto e cosa deve rimanere chiuso? Quali sono le attività consentite e quelle vietate? Vediamole insieme.

1)Uffici pubblici: sospensione dell'attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali. Le funzioni pubbliche vengono garantite attraverso il ricorso al lavoro agile (smart working), ad eccezione dello svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, da svolgersi in presenza per quanto relativo ai servizi indifferibili. Questi sono individuati dall'Autorità competenti d'intesa con il Prefetto.

2) Attività commerciali: sospensioni delle attività commerciali al dettaglio. Sono escluse dal divieto le attività di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell'allegato 1 del DPCM del 11 marzo 2020)  "sia nell'ambito di esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione ancorchè ricompresi nei centri commerciali, consentendo l'accesso solo a queste attività".

3)Consegne a domicilio: confermate le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purchè nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico sanitarie.

4)Mercati settimanali: i mercati settimanali sono consentiti garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale. I mercati consentiti sono esclusivamente quelli di generi alimentari.

5) Rilevazione temperatura: si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale.  A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C è previsto il divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. Non esiste obbligo di rilevazione della temperatura corporea. La raccomandazione ad eseguire tale operazione è di natura precauzionale. Avvenuto il rilievo, qualora la persona ad esso sottoposta abbia una temperatura uguale o superiore a 37,5° C, il titolare dell’esercizio è tenuto alla segnalazione alle competenti Autorità Sanitarie al fine di consentire loro la verifica delle eventuali misure di quarantena già impartite al soggetto.

6) Attività dei servizi di ristorazione: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziali, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione, garantendo il rispetto delle misure previste dall’accordo Governo-Parti Sociali del 14/03/2020. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano consentite, come previsto dal DPCM 11/3/2020, le consegne a domicilio per tutti gli esercizi di somministrazione e ristorazione tra cui gli agriturismi.

7) Studi professionali: chisura degli studi professionali, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza. Viene incentivato il lavoro agile in tutti i casi possibili, salvi quelli ove sia necessario il rispetto dei termini perentori di scadenza e tale necessità non possa essere ovviata attraverso il lavoro agile stesso. Vengono considerati "termini perentori" quelle scadenze che i vari DCPM non hanno prorogato o hanno o prorogato entro il termine di scadenza del Decreto in oggetto (3 aprile). Per questo:

  • i titolari, i collaboratori e i dipendenti in smart-working potranno recarsi negli studi professionali e trattenersi per il solo tempo necessario per il ritiro e la consegna dei documenti;
  • i professionisti non possono incontrare i propri clienti presso gli studi se non nel caso di assoluta necessità, e devono privilegiare la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza;
  • le attività indifferibili ed urgenti sono individuate sulla base della autonoma e insindacabile valutazione del professionista coperta da segreto professionale, nel rispetto, comunque, degli obblighi di prevenzione del contagio da COVID-19 previsti dalla normativa attualmente vigente;
  • il professionista può recarsi presso gli uffici postali al fine dell’invio e/o ritiro della corrispondenza.

8) Alberghi: Possono restare aperti quelli che ospitano il personale sanitario, le forze dell'ordine e della protezione civile, le persone che assistono i malati ricoverati in ospedale e cliniche anche per motivi diversi dal Coronavirus. Possono, inoltre, continuare a soggiornare nelle strutture ricettive coloro che non riescono a tornare a casa per la cancellazione dei voli e per la chiusura delle frontiere. Sono,inoltre, aperte le residenze universitarie, gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno ai fini assistenziali e di solidarietà. Restano aperte anche le strutture che erogano ospitalità agli operatori, diversi da quelli elencati nei punti precedenti, comunque impegnati nella gestione dell’emergenza; ad esempio: dipendenti di cantieri ritenuti strategici, come quelli di realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie, della rete stradale, ferroviaria, ecc.

9) Divieto di svolgere all'aperto attività ludica o ricreativa: Il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Il divieto di svolgere all’aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolte, anche singolarmente se non nei pressi delle proprie abitazioni. Nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con l’obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.

È fatto divieto di accedere alle aree verdi per animali domestici, come – ad esempio – le aree di sgambamento cani.

Confermata la chiusura di:

  •  palestre; 
  • centri sportivi; 
  • piscine;
  •  centri natatori;
  •  centri benessere; 
  • centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA); centri culturali; centri sociali  
  • centri ricreativi.

Resta concessa, per i gestori, la possibilità di effettuare le attività di manutenzione ordinaria per motivi indifferibili ed indispensabili per garantire la funzionalità minima dell’impianto (a mero titolo esemplificativo: manutenzione del manto erboso, etc.).

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