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Piemonte e altre 5 regioni in zona bianca da lunedì 14 giugno: cosa cambia

L'ordinanza del ministro della Salute Speranza porterà gran parte degli italiani nell'area con minori restrizioni

Dopo Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo toccherà ad altre sei regioni italiane entrare in zona bianca. Da lunedì 14 giugno lasceranno la zona gialla: Piemonte, Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Puglia e Provincia di Trento. In tutto saranno dodici le regioni e una provincia autonoma a tornare in bianco, per un totale di quasi 41 milioni di cittadini in totale. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la conferenza stampa di aggiornamento sulla campagna vaccinale: "Firmerò un'ordinanza. Siamo nella direzione giusta e nel verso giusto. Abbiamo ormai incidenza di 26 casi e ciò ci colloca come secondo miglior Paese nell'Unione Europea".

In zona gialla: Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Marche, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.   

Cosa cambia per i cittadini

Da lunedì 14 giugno diminuiscono ulteriormente le restrizioni e rimangono l’obbligo della mascherina, il distanziamento sociale e poco altro. Sarà tolto il coprifuoco e cambiano le regole per pranzi e cene. Come spiega Today: “In zona bianca non ci sono limiti alle tavolate all'aperto (rimarrà la regola del distanziamento di un metro tra i tavoli) sia per i privati che per i ristoranti mentre rimane la regola del 6 al massimo al chiuso, oltre alla fine delle restrizioni sulle persone che si possono ospitare in casa. Invece se due nuclei familiari decidono di mangiare insieme in zona bianca possono accogliere fino a sei ospiti esclusi i minorenni”. Qui l'articolo completo sulle regole e l'utilizzo del Green Pass.

Spostamenti e visite in zona bianca: alcune Faq  

A chi si trova in zona bianca sono consentiti i seguenti spostamenti:
- senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca;
- senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate;
- verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida (si veda la FAQ specifica), nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione.

È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione (per gli spostamenti verso le seconde case o per le visite ad amici o parenti si vedano le FAQ specifiche).

È possibile andare nelle cosiddette “seconde case”? Se sì, ci sono dei limiti? È sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, se situata in zona bianca o gialla. Inoltre dalle zone bianca e gialla si può fare rientro alla propria seconda casa situata in zona arancione o rossa, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà possibile raggiungerla, nelle zone arancione o rossa, se si è in possesso di una certificazione verde COVID-19. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.

Nella mia zona è consentito andare a trovare parenti o amici? Si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco” o si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? A chi si trova in zona bianca è consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano. Le visite ad amici o parenti sono inoltre consentite, dalle ore 5.00 alle 24.00, a un massimo di 4 persone, che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona gialla. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 24.00. Restano valide, indipendentemente dalla località di destinazione, le norme di prevenzione del contagio relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati (si veda la FAQ specifica).

Posso usare l’automobile con persone non conviventi? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Utilizzo delle mascherine: le faq per la zona bianca

Quando e dove si deve indossare la mascherina? I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente. L’obbligo non è previsto per:
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
- mentre si effettua l’attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore. È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina? No. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

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