Il Piemonte in zona arancione fino al 31 gennaio: le principali disposizioni in vigore
Lunedì 18 gennaio le scuole superiori ripartono in presenza, ma al 50%
L’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dispone che a partire da domenica 17 gennaio il Piemonte è in zona arancione e lo sarà fino a domenica 31 gennaio 2021, data entro la quale il Comitato Tecnico Scientifico valuterà la situazione dei contagi e stabilità se il Piemonte rimarrà in zona arancione o passerà in zona gialla o rossa, a seconda del miglioramento o del peggioramento della situazione epidemiologica. “È una conseguenza delle nuove misure più restrittive adottate a livello nazionale per l’incremento della circolazione del virus che si sta registrando in tutta Italia ed Europa - commenta il presidente Alberto Cirio -. So che questo è un nuovo sacrificio per tutti ed è la ragione per cui ho chiesto al Governo che i ristori previsti per le categorie chiuse siano certi e immediati. Mi riferisco in particolare al mondo dello sci, ai ristoranti e ai bar”.
Per quanto riguarda la scuola, il presidente della Regione rileva che “come previsto dal Comitato tecnico scientifico nazionale e dal Governo, da lunedì 18 gennaio anche le scuole superiori potranno ripartire in presenza, seppur al 50%. Questo anche grazie al progetto Scuola sicura che la Regione ha messo in campo e ad un enorme lavoro fatto con i prefetti, i territori e il mondo scolastico e dei trasporti per garantire la ripresa in sicurezza. Ma non abbasseremo la guardia e monitoreremo la situazione a scuola ogni giorno, per intercettare subito eventuali criticità ed intervenire in modo immediato con misure più restrittive se la situazione epidemiologica dovesse renderlo necessario”.
Zona arancione e rossa: cosa cambia dal 17 gennaio in 12 regioni
Per quanto riguarda le domande frequenti sulle misure adottate dal Governo, è sempre possibile consultare la sezione faq sul sito del Governo.
La Regione Piemonte riepiloga le principali misure in vigore in Piemonte in Zona Arancione
Spostamenti
- Sì agli spostamenti all’interno del proprio Comune senza autocertificazione, che si raccomanda però di evitare se non necessari.
- Vietato spostarsi sia dal proprio Comune che in entrata e in uscita da una Regione all’altra, salvo che per lavoro, studio, salute o necessità.
- Consentiti gli spostamenti dai Comuni con meno di 5.000 abitanti per una distanza non superiore ai 30 km, ma non verso i capoluoghi di provincia.
- Consentita la visita a parenti e amici, solo all’interno del proprio Comune e nel limite di due persone, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potesta? genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- Vietato circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessita? e salute.
Scuola
- Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie
- Didattica in presenza per le scuole superiori al 50%
Attività motoria
- Consentite l’attività motoria e l’attività sportiva all’aperto all'interno del proprio Comune.
- Aperti i centri sportivi, mentre sono chiusi impianti sciistici, piscine e palestre
Attività commerciali
- Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto e? consentito fino alle ore 18 per i bar, fino alle ore 22 per i ristoranti, mentre è sempre permessa la consegna a domicilio
- Apertura dei negozi al dettaglio e chiusura nel weekend dei centri commerciali (ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, fiorai, tabaccherie, edicole e librerie presenti al loro interno)
- Apertura dei parrucchieri e dei centri estetici
- Apertura dei mercati anche extra-alimentari
- Sospensione delle attivita? di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie
Trasporti
- Per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale il coefficiente di riempimento non può essere superiore al 50%
Cultura
- Chiusura di musei e mostre, teatri e cinema
Caccia
- Resta valido quanto comunicato con la nota del 9 dicembre 2020, in quanto applicabile al territorio del Piemonte secondo l’art.2 del Dpcm del 14 gennaio 2021: "Si considera come stato di necessità, al fine di limitare i danni alle colture nonché mitigare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per conseguire l’equilibrio faunistico venatorio, lo svolgimento dell’attività venatoria al di fuori del Comune di residenza/abitazione ed all’interno dell’Ambito Territoriale di Caccia o Comprensorio Alpino di residenza venatoria (ATC o CA in cui si è ritirato il tesserino venatorio) o dell’Azienda faunistica Venatoria o Agrituristico venatoria di appartenenza per le specie cinghiale, capriolo, cervo, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, volpe e minilepre". Ovviamente, questa attività deve essere esercitata nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione (mantenimento della distanza di sicurezza e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale) sia durante l’espletamento della stessa sia durante il tragitto per e dai luoghi in cui essa si svolge. La vigilanza può essere effettuata anche dalle guardie volontarie.