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Economia Mirafiori Nord

Fiat, "Il modello di Pomigliano come riferimento dal 2012"

E' il contratto del 29 dicembre 2010, definito sulla base dell'accordo di Pomigliano il modello a cui la Fiat intende fare riferimento per sostituire tutti gli accordi sindacali

La notizia della disdetta di ogni accordo sindacale annunciato ieri da Sergio Marchionne, a partire dal primo gennaio 2012, ha già agitato le acque, che certo calmissime non erano. Lo stesso amministratore delegato della Fiat ha detto su quale modello vorrebbe fare riferimento: quello definito il 29 dicembre 2010, definito sulla base dell'accordo di Pomigliano e sottoscritto dall'azienda con Fim, Uilm, Fismic, Ugl, Associazione Quadri e Capi Fiat. C'è scritto nella lettera di Marchionne ad Emma Marcegaglia, in cui annuncia che dal primo gennaio 2012 lascerà Confindustria: "I rapporti con i nostri dipendenti e con le organizzazioni sindacali saranno gestiti senza toccare alcun diritto dei lavoratori, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, come previsto dalle intese già raggiunte per Pomigliano, Mirafiori e Grugliasco".

Ecco i punti principali del contratto del 2010:

- SOSTITUISCE CCNL METALMECCANICI. Nella cosiddetta 'norma di chiusura' si legge che "le parti convengono sulla natura del presente contratto quale contratto collettivo di lavoro di primo livello, in quanto tale del tutto idoneo a sostituire, per le società che intendano aderirvi, il Ccnl dei metalmeccanici, sia per l'estensione del campo normativo sia per il livello dei trattamenti previsti". Era già quindi previsto che il contratto fosse estendibile anche ad altre società. - TURNI. A regime si lavorerà su 18 turni (tre turni al giorno su sei giorni) con una settimana di sei giorni lavorativi e la successiva di quattro giorni. Il diciottesimo turno sarà retribuito con la maggiorazione dello straordinario. Con l'aumento dei turni si avranno circa 3.500 lordi annui in busta paga in più.
- STRAORDINARI. Saranno 120 le ore di straordinario obbligatorie ogni anno (15 sabati lavorativi), 80 in più delle 40 attuali.
- CLAUSOLA RESPONSABILITA'. Il mancato rispetto degli impegni assunti degli accordi comporta sanzioni in relazione a contributi sindacali, permessi per direttivi e permessi sindacali aggiuntivi allo Statuto dei Lavoratori.
- ASSENTEISMO. Ci sono norme per contenere fenomeni anomali di assenteismo e sono previste sanzioni qualora ci fossero comportamenti illegittimi.
- RSA SOLO PER SINDACATI FIRMATARI, FUORI FIOM. Non ci sono le Rsu (le Rappresentanze sindacali unitarie, che vengono elette dai lavoratori), ma le Rsa (Rappresentanze sindacali aziendali, che vengono nominate) che possono essere costituite, sulla base di quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori del 1970 (articolo 19), dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto. Di fatto, quindi, la Fiom resta fuori, non avendo firmato.

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